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Traduzioni asseverate – tutto quello che bisogna sapere

TRADUZIONI ASSEVERATE – tutto quello che bisogna sapere

Fare delle traduzioni asseverate significa fare traduzioni giurate, ovvero dare all’atto un valore legale e giuridico.

L’asseverazione è un atto pubblico in cui il traduttore firmando un apposito verbale di asseverazione presta giuramento di aver fedelmente proceduto all’incarico affidatogli ai fini di far conoscere la verità, cioè giura la corrispondenza della propria traduzione al testo originale (source text) davanti a un pubblico ufficiale (presso l’ufficio asseverazioni e perizie del Tribunale sarà il cancelliere del Tribunale; o presso l’Ufficio del Giudice di Pace o presso lo studio di un Notaio). 

Un documento può essere certificato legalmente in tre modi: asseverazione in Tribunale o presso un notaio; legalizzazione; Apostille.

Cos’è l’ Apostille ?  È un timbro speciale apposto da un’autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell’originale. E’ necessaria in alternativa alla legalizzazione quando il Paese di destinazione è firmatario della Convenzione dell’Aja del 1961*

Le traduzioni asseverate, vengono definite “traduzioni giurate” e queste possono essere successivamente legalizzata.

La legalizzazione di un documento o di una traduzione asseverata può essere fatta in tribunale o da un notaio. Una volta eseguita l’asseverazione, la traduzione asseverata può essere legalizzata in Procura.

QUANDO È NECESSARIA UNA TRADUZIONE CON ASSERVAZIONE?

Se documento o un certificato è scritto in una lingua straniera (perché proveniente da un altro Paese), deve essere reso legalmente valido. Quando il Paese di destinazione lo richiede, l’ asseverazione dovrà essere quindi munita del timbro di legalizzazione. 

In cosa consiste e cosa comporta la legalizzazione di un documento?

Con il termine legalizzazione s’ intende il procedimento con il quale il funzionario sottoscrive un atto pubblico autenticando la firma apposta su un documento, un certificato o un atto legale o anche su una traduzione.

L’autentica della firma può essere in forma di legalizzazione o di Apostille. 

DIFFERENZA TRA LEGALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO E LEGALIZZAZIONE DI UNA TRADUZIONE ASSERVATA

Qual è la differenza tra la legalizzazione di un documento e la legalizzazione di una traduzione asseverata?

Legalizzazione di un documento originale:

– Quando è rilasciato in Italia dal Tribunale (esempio: certificato del casellario, di carichi pendenti, copia conforme di un atto legale, un atto notarile), il documento va legalizzato presso il TRIBUNALE.

– Se il documento è rilasciato in Italia da un ente pubblico diverso dal Tribunale (esempio: un certificato del Comune, una visura camerale, un certificato di laurea), il documento va legalizzato oppure apostillato presso la PREFETTURA.

– Se invece viene rilasciato in un Paese estero, la legalizzazione deve essere fatta nel Paese di provenienza prima di portare il documento in Italia. Il timbro di legalizzazione è infatti apposto dal Governo del Paese di provenienza sul documento originale. Una volta legalizzato il documento originale nel Paese che lo ha rilasciato dovrà essere portato in Italia per l’asseverazione. Non sono accettate presso gli enti pubblici italiani (per esempio al Comune) traduzioni giurate o asseverazioni fatte all’estero. 

ATTENZIONE: Se il Paese di provenienza non è firmatario della Convenzione dell’Aja del 1961, prima di affidare la traduzione e l’asseverazione a un traduttore, occorrerà recarsi presso l’ambasciata o il consolato italiano nel Paese d’origine per un visto consolare ulteriore.

 

*Elenco degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961. Per questi Paesi il timbro che è necessario apporre, sia sull’asseverazione che sul documento originale, è quello dell’Apostille:

-Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan

-Bahamas, Baharain, Barbados, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Capo Verde, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia

-Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia

-Fiji, Finlandia

-Georgia, Germania, Grecia

-Honduras, Hong Kong

-Irlanda, Islanda, Isole Cook, India, Israele, Italia

-Giappone, Kazakistan, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo (non è necessaria la Apostille)

-Macau, Malawi, Macedonia, Malta, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro

-Namibia, Nuova Zelanda, Nicaragua,

-Paesi Bassi, Panama, Perù, Polonia, Portogallo,

-Regno Unito, Republica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Russia

-Santa Lucia, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Stati Uniti, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland

-Tonga,  Trinidad Tobago, Turchia

-Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanatu, Venezuela.

 

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